Art. 5.
(Norme applicabili).

      1. Al patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano i princìpi generali, le norme contenute nel libro

 

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quarto, titolo II, del citato codice civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia contrattuale, in quanto compatibili.
      2. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Patti di convivenza). - 1. Ai patti di convivenza disciplinati dal libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
      2. Ai patti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
      3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali e comunitarie che regolano il caso di cittadinanza plurima».